| Statuto
(versione con le modifiche approvate allAssemblea
dei soci, Torino 24 marzo 2000)
PREAMBOLO
Scopo dellAssociazione
Lassociazione ha lo scopo di promuovere
la cultura della valutazione, tramite la diffusione
della pratica della valutazione delle politiche
pubbliche, dei programmi, dei progetti e di ogni
processo decisionale pubblico e privato, il dibattito
sui metodi e sulle tecniche di valutazione, la
formazione dei valutatori.
Per cultura della valutazione intendiamo: abituarsi
a confrontare i risultati ottenuti da politiche,
programmi e progetti con gli obiettivi individuati
in partenza e con i problemi sociali ed economici
che essi intendevano affrontare, e quindi definire
i punti di forza e di debolezza dei programmi;
contribuire alla negoziazione tra le parti sociali,
offrendo ai soggetti coinvolti nella implementazione
dei programmi la possibilità di far sentire
la propria voce e suscitando nelle amministrazioni
il desiderio di farsi valutare, oltre alla capacità
di autovalutarsi; sostenere i processi decisionali
con unanalisi delle loro implicazioni e
dei loro esiti per il conseguimento di migliori
livelli di efficacia ed efficienza interna ed
esterna. In altre parole, migliorare il rendimento
delle istituzioni pubbliche, del privato sociale
e delle organizzazioni cercando di utilizzare
tutte le risorse umane e sociali disponibili nonché,
attraverso ciò, contribuire alla generazione
di conoscenze sullefficacia dellazione
umana.
Obiettivi
Nel perseguimento del suo scopo, lassociazione
si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
riunire soggetti coinvolti nella pratica e nello
studio della valutazione, e persone impegnate
nel far progredire la valutazione nelle amministrazioni
pubbliche e in ogni luogo in cui essa è
applicata affinché nel dialogo e nel dibattito
queste diverse figure possano confrontare le proprie
esperienze e far crescere la sfera di influenza
della valutazione; promuovere iniziative che spingano
allautovalutazione;
organizzare corsi di formazione, stage e altre
occasioni formative per migliorare la pratica
della valutazione; organizzare forme di studio
e di dibattito per verificare la validità
dei metodi di valutazione correntemente usati
in particolari ambiti applicativi e per suggerirne
miglioramenti;
studiare i modi per favorire lutilizzo dei
risultati delle valutazioni nei processi decisionali
e nel dibattito pubblico, con particolare riguardo
agli aspetti della comunicazione e del rapporto
con i media.
Il presente preambolo è parte integrante
dello Statuto.
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE
La Associazione Italiana di Valutazione
è unassociazione culturale e scientifica
senza fini di lucro che ha lo scopo di diffondere
la cultura valutativa in Italia secondo le modalità
indicate nellart. 2 del presente Statuto
e nel Preambolo.
La sede dellAssociazione è stabilita
dal Consiglio Direttivo. In caso ciò non
avvenga la sede è presso la dimora del
Presidente.
ART. 2 - OGGETTO DELLASSOCIAZIONE
Riconoscendo che la valutazione è, da
una parte, unattività rilevante per
ogni sfera della pratica nei vari campi delle
politiche strutturali, formative, territoriali,
sanitarie, ecc. e, dallaltra, oggetto di
attività professionali svolte in ambiti
disciplinari di diverso genere, lassociazione
definisce come campo prioritario del proprio interesse
quelle attività di valutazione che:
comportino lutilizzo prevalente, ancorché
non esclusivo, del bagaglio teorico e metodologico
delle scienze umane e sociali, nel rispetto del
pluralismo metodologico che esse consentono;
analizzino politiche ed interventi pubblici o
privati da una pluralità di angolazioni,
dal processo di attuazione di una politica ai
suoi risultati ed effetti sulla società,
considerandone gli aspetti di efficienza, efficacia,
equità;
suscitino azioni di partecipazione e di comunicazione
da parte dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati, ovvero considerino la partecipazione
e la comunicazione come possibili oggetti della
valutazione stessa.
ART. 3 - ATTIVITÀ DELLASSOCIAZIONE
Per realizzare le proprie finalità lAssociazione
può:
promuovere e sostenere iniziative giuridiche
e legislative idonee al conseguimento delle finalità
associative ed allo sviluppo della comunità
dei valutatori;
rappresentare gli interessi scientifici, culturali
e professionali dei propri soci ad ogni livello
istituzionale italiano ed internazionale, anche
aderendo ad organismi nazionali o sovranazionali
le cui finalità siano coerenti con quelle
dellAssociazione;
produrre e gestire servizi collettivi di interesse
culturale, scientifico e professionale, per i
propri soci o per terzi;
realizzare ogni attività culturale e scientifica
reputata idonea alla diffusione, promozione e
sostegno delle finalità associative e della
valutazione in generale, compresi seminari, congressi,
dibattiti, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
realizzare attività pubblicistiche di tipo
culturale e scientifico, o di tipo promozionale,
rivolte ai propri soci o più in generale
alla comunità scientifica, istituzionale
e sociale italiana ed europea, compresi opuscoli
e dépliant, riviste periodiche, libri e
collane editoriali, in proprio od in convenzione
con editori terzi, ed anche utilizzando supporti
magnetici, trasmissioni via etere, cavo, tecnologie
telematiche o altro;
svolgere attività formative e didattiche
su temi relativi alla valutazione e su ogni altro
tema correlato come, p.es., la metodologia della
ricerca sociale, le tecniche di programmazione,
la teoria dellorganizzazione, la comunicazione,
il marketing, la certificazione e laccreditamento,
ecc.; lAssociazione può realizzare
direttamente tali attività, oppure affidarle
a terzi, oppure consociarsi o convenzionarsi a
terzi rispettando criteri di efficacia didattica
e di opportunità di immagine;
svolgere qualunque altra attività ritenuta
utile al fine del raggiungimento degli obiettivi
associativi evitando comunque di realizzare attività
che la pongano in concorrenza con quelle professionali
dei propri associati.
ART. 4 - SOCI
Sono soci dellAssociazione tutti i cittadini
italiani che ne facciano esplicita richiesta al
Consiglio Direttivo; possono altresì essere
accettate le domande di cittadini stranieri se
residenti, anche temporaneamente, in Italia, o
se comunque le motivazioni alliscrizione
e le caratteristiche culturali e professionali
del richiedente costituiscano valido motivo.
Si perde la qualifica di socio per decadenza,
dimissioni od espulsione.
Il socio decade quando non rinnova la propria
iscrizione entro i termini stabiliti dal Regolamento;
riprende la qualifica di socio quando regolarizza
la propria posizione.
Fermo restando il principio della non temporaneità
della partecipazione alla vita associativa, il
socio può dimettersi alla fine di ciascun
anno solare con lettera autografa inviata al Presidente
almeno tre mesi prima della fine dell'anno; in
caso di dimissioni il socio non ha diritto alleventuale
rimborso di quote versate, mentre restano in vigore
le eventuali pendenze da lui maturate nei riguardi
dellAssociazione.
Il socio può venire espulso in caso di
gravi violazioni del codice deontologico associativo,
o in quei casi in cui il suo comportamento susciti
pubblico scandalo e getti discredito sullAssociazione;
i casi di espulsione vengono deliberati con voto
segreto dal Consiglio Direttivo e non comportano
restituzione di quote, ferma restando lesigibilità,
per lAssociazione, di eventuali pendenze.
Contro la delibera di espulsione linteressato
può appellarsi entro 30 giorni al Collegio
dei Probiviri, che dovrà pronunciarsi per
iscritto entro ulteriori 15 giorni.
Le quote associative annuali non possono essere
trasferite a terzi e non sono rivalutabili.
ART. 5 - ORGANI DELLASSOCIAZIONE
Sono organi dellAssociazione:
I) lAssemblea dei soci
II) il Consiglio Direttivo
III) il Presidente
IV) il Collegio dei Probiviri
V) il Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 6 - LASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione
per quanto attiene agli indirizzi da conferire
all'attività associativa.
LAssemblea ordinaria dei soci si riunisce
entro il 30 aprile di ciascun anno su convocazione
del Presidente; la convocazione può avvenire
anche tramite gli organi informativi dellAssociazione
e deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima.
LAssemblea dei soci:
I) discute le modalità per il perseguimento
degli obiettivi associativi
II) approva il programma di attività per
lanno corrente presentato dal Consiglio
Direttivo
III) approva i bilanci consuntivo e preventivo
IV) elegge gli organi associativi nei termini
stabiliti dallart. 7
V) modifica Statuto e Regolamento su proposta
del Direttivo o del 10% dei soci
LAssemblea viene sempre indetta in unica
convocazione ed è considerata valida qualunque
sia il numero dei soci presente e rappresentato,
tranne nei casi di modifiche statutarie e del
codice deontologico in cui è richiesta
la presenza, anche per delega, della metà
più uno dei soci in regola con le quote
associative.
Ogni socio può delegare un altro socio
a rappresentarlo in Assemblea, purché entrambi
in regola con le quote associative e non sottoposti
a provvedimenti disciplinari. Ciascun socio può
intervenire in Assemblea assumendo un massimo
di tre deleghe.
LAssemblea straordinaria dei soci si riunisce
su iniziativa di almeno 6 membri del Consiglio
Direttivo o del 35% dei soci regolarmente iscritti
secondo un ordine del giorno stabilito dai promotori
delliniziativa. Le modalità di convocazione,
decisione e votazione sono uguali a quelle dellAssemblea
ordinaria.
Indipendentemente dal valore della quota di iscrizione
annuale corrisposta, ogni socio presente in prima
persona o per delega ha diritto a un voto su ogni
delibera proposta in assemblea - sia essa ordinaria
o straordinaria - ivi comprese l'approvazione
e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti
e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Della riunione assembleare deve essere redatto
un verbale da trascrivere su un registro conservato
a cura del Presidente o, se nominato, dal Segretario;
ogni socio ha diritto di consultare tale registro,
nelle forme stabilite dal Regolamento.
ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da nove
membri eletti dallAssemblea fra i soci regolarmente
iscritti ed in possesso dei requisiti previsti
dal presente Statuto allart. 11.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo è
invitato a partecipare, senza diritto di voto,
il precedente presidente decaduto, con la qualifica
di Past President.
Ogni Consigliere resta in carica normalmente
tre anni, o meno se sostituisce Consigliere dimissionario.
In ogni caso ogni anno tre Consiglieri decadono
e vengono sostituiti da tre nuovi membri eletti
dallAssemblea, garantendo così una
costante rotazione dei Consiglieri ed una maggiore
permeabilità fra Assemblea e Consiglio
Direttivo.
I Consiglieri decaduti non possono essere rieletti
nello stesso anno di decadenza dalla carica.
Il Consiglio Direttivo:
realizza le finalità associative statutarie
e gli obiettivi stabiliti dallAssemblea
propone allAssemblea il programma di attività
e ne assicura la realizzazione
gestisce il patrimonio e le risorse finanziarie
associative e determina annualmente le quote associative
riceve le richieste di adesione e delibera in
materia; organizza e coordina le attività
associative
elegge il Presidente e, se lo reputa necessario,
ogni altra carica operativa quali, p.es., Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere, indicandone
contestualmente il mandato preciso; tutte le cariche
istituite dal Consiglio Direttivo decadono assieme
al Presidente
propone agli interessati lattribuzione di
eventuali cariche onorifiche, quali p.es., Presidente
onorario
realizza ogni attività rispondente agli
scopi dellAssociazione sottoponendo a verifica
assembleare il proprio operato.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente in ununica convocazione, almeno
tre volte lanno, ed è considerato
valido se vi partecipano almeno quattro Consiglieri
fra i quali il Presidente o il Vicepresidente;
al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.
Le decisioni in seno al Consiglio Direttivo sono
prese a maggioranza semplice dei presenti; in
caso di parità si approva la decisione
votata dal Presidente.
ART. 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio
Direttivo fra i suoi membri e dura in carica un
anno. La carica è rinnovabile.
Il Presidente:
rappresenta lAssociazione in tutte le sedi,
anche sotto il profilo giuridico e fiscale
convoca il Consiglio Direttivo e ne coordina i
lavori
gestisce ogni attività corrente e straordinaria,
sottoponendola a ratifica del Consiglio Direttivo,
anche avvalendosi di un comitato di presidenza
da lui istituito fra i consiglieri
ART. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è eletto dallAssemblea
fra i soci non candidati ad altre cariche associative;
è composto da tre membri effettivi più
due supplenti che durano in carica tre anni. I
Probiviri supplenti entrano in funzione qualora
i membri effettivi si dimettano o siano impossibilitati
ad operare.
Il Collegio dei Probiviri:
dirime ogni controversia fra i soci e gli organi
associativi
si esprime nei casi di richiesta di espulsione
di un socio
esprime in autonomia, a conclusione di ciascun
mandato, una relazione etica sullAssociazione.
ART. 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto
dallAssemblea fra quei soci che abbiano
competenze idonee allincarico, ed è
composto da tre membri che durano in carica tre
anni. Qualora non sia possibile trovare i membri
in ambito associativo, il Consiglio Direttivo
incaricherà professionisti esterni retribuiti;
in questo caso la durata dellincarico può
essere inferiore ai tre anni, ma rinnovabile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assicura la
trasparenze e la regolarità di tutti gli
aspetti finanziari associativi nel rispetto delle
norme vigenti.
ART. 11 - REQUISITI PER LAMMISSIBILITÀ
IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al fine di garantire una rappresentanza dellassociazione
di alto profilo scientifico e professionale possono
accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo
nazionale solo coloro che svolgono come attività
prevalente da almeno tre anni ricerca ed analisi
valutativa; che insegnano con continuità
da almeno tre anni materie relative alla valutazione
in Università o Scuole post diploma; che
organizzano, coordinano, supervisionano con continuità
da almeno tre anni attività valutative
presso istituzioni pubbliche; che studiano e divulgano
la teoria e le tecniche della ricerca valutativa
attraverso attività scientifiche e pubblicazioni
di rilevanza nazionale.
Laccertamento della presenza dei requisiti
viene garantita, in Assemblea, da una Commissione
Verifica Poteri.
ART. 12 - LO STATUTO, IL CODICE DEONTOLOGICO
ED IL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
Il Preambolo e gli Artt. 1, 2 ed 11 del presente
Statuto possono essere modificati in unAssemblea
ordinaria o straordinaria valida (ovvero cui partecipi
almeno la metà dei soci più uno
anche per delega) solo con una maggioranza di
2/3 dei voti esprimibili; tutte le altre parti
dello Statuto possono essere modificate, in analoga
Assemblea, con una maggioranza del 60% dei voti
esprimibili.
Il Codice deontologico è, al pari dello
Statuto, un documento formale ufficiale dellAssociazione.
Letica ha infatti una rilevanza speciale
nella prestazione del valutatore, in quanto ci
si aspetta da questi un giudizio indipendente.
Aderendo al suo mandato il valutatore formula
dei giudizi tecnici e di valore, e quindi si trova
in una posizione tale da poter influenzare decisioni
che incidono su interessi di terzi. Inoltre lindipendenza
di giudizio lo porta quasi inevitabilmente a contraddire
opinioni e interessi costituiti. Per queste ragioni
è di particolare importanza ladesione
ad un codice deontologico che espliciti i principi
ai quali egli deve attenersi nel proprio operato,
come garanzia della propria correttezza e di quella
dovuta nei confronti del committente, degli stakeholder,
della società nel suo complesso.
A differenza dello Statuto, che detta norme che
vincolano i soci, il Codice deontologico suggerisce
gli atteggiamenti ed i comportamenti ai quali
i soci, spontaneamente, accettano di aderire.
Benché solo per gravi violazioni al Codice
Deontologico si possa invocare lespulsione
di un socio, ogni socio si impegna, aderendo allAssociazione
Italiana di Valutazione, a far proprie le raccomandazioni
del Codice ed a rispettarne i suggerimenti. Le
linee guida del Codice Deontologico sono modificabili
in unAssemblea ordinaria o straordinaria
valida con una maggioranza di 2/3 dei voti esprimibili;
le raccomandazioni sono modificabili con maggioranza
semplice.
Per consentire la maggior flessibilità
associativa, le norme che regolamentano lesecuzione
puntuale dello Statuto sono indicate in un Regolamento
associativo. Il Regolamento è modificabile
in unAssemblea ordinaria o straordinaria
valida con una maggioranza della metà più
uno dei voti esprimibili.
Se necessario il Regolamento può essere
modificato dal Direttivo, con una maggioranza
di almeno due terzi dei componenti, e le modifiche
essere successivamente ratificate dallAssemblea.
ART. 13 - BILANCIO
Il bilancio dell'associazione è annuale
e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno; esso
viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro
tre mesi dalla chiusura dell'esercizio secondo
uno schema dallo stesso prescelto, in modo comunque
da rappresentare il rendiconto economico e finanziario
dell'esercizio. Nel bilancio stesso devono trovare
separata indicazione le voci riferibili alle attività
istituzionali e quelle riconducibili alle eventuali
attività commerciali svolte.
I bilanci sono conservati, una volta approvati,
dal Presidente o, se nominato, dal Tesoriere,
e possono essere liberamente consultati dai soci
secondo modalità stabilite dal regolamento.
ART. 14 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito
dagli utili o avanzi di gestione evidenziati nel
bilancio annuale, ogni contributo in denaro o
in natura, ovvero liberalità ricevute e
accettate dal Consiglio Direttivo, beni mobili
e immobili di proprietà dell'associazione,
comunque acquisiti.
L'associazione può conseguire utili e/o
avanzi di gestione, ma non può in nessun
caso procedere alla distribuzione degli stessi,
né di fondi, riserve o capitale, anche
in modo indiretto, durante la vita dell'associazione
stessa, salvo che ciò non venga imposto
dalla legge.
A coloro che per qualsiasi motivo perdano la
qualifica di socio non spetta alcuna partecipazione
al patrimonio dell'associazione.
ART. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Salvo i casi previsti dalla legge o imposti dall'Autorità,
lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'Assemblea in cui siano presenti almeno la
metà più uno degli aventi diritto
al voto (anche se rappresentati per delega) e
con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
Detta assemblea provvederà a nominare uno
o più liquidatori.
In ogni caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione
dovrà essere devoluto ad altra associazione
con finalità analoga, ovvero a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo previsto dalla legge.
E' fatta salva qualsiasi altra destinazione disposta
dalla legge.
ART. 16 - NORME TRANSITORIE
Il primo Consiglio Direttivo dellAssociazione
Italiana di Valutazione trae legittimità
dal lavoro preparatorio del "Gruppo di iniziativa
per la costituzione dellAIV" che ha
operato dal febbraio 1996 al 27 giugno 1997, dal
Congresso costitutivo dellAssociazione tenutosi
a Roma il 27 e 28 febbraio 1997, e dalla successiva
consultazione con i preiscritti allAssociazione.
Con lappellativo di "Consiglio Direttivo
Provvisorio" i suoi membri, indicati nel
corso del Congresso di Roma, restano in carica
fino alla convocazione del primo Congresso dellAssociazione
che si terrà entro il 30 aprile 1998.
Il Consiglio Direttivo Provvisorio:
I) ha piena legittimità di poteri
II) non ha vincoli nel numero di membri
III) non è soggetto ai limiti delArt.
7, terzo capoverso
IV) decade durante il primo Congresso associativo
del 1998.
Nel primo Congresso (1998) dellAssociazione
lAssemblea eleggerà il Consiglio
Direttivo intero (nove membri); negli ulteriori
due Congressi dellAssociazione (1999 e 2000)
è consentita limmediata rieleggibilità
dei tre membri decaduti. Nel 1999 verranno considerati
decaduti, salvo dimissioni di Consiglieri, i tre
membri che nel 1998 erano risultati settimo, ottavo,
nono; nel 2000 verranno considerati decaduti,
salvo dimissioni di Consiglieri, i tre membri
che nel 1998 erano risultati quarto, quinto, sesto.
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