Associazione
Italiana di
Valutazione

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Statuto

(versione con le modifiche approvate all’Assemblea dei soci, Torino 24 marzo 2000)

PREAMBOLO

Scopo dell’Associazione

L’associazione ha lo scopo di promuovere la cultura della valutazione, tramite la diffusione della pratica della valutazione delle politiche pubbliche, dei programmi, dei progetti e di ogni processo decisionale pubblico e privato, il dibattito sui metodi e sulle tecniche di valutazione, la formazione dei valutatori.

Per cultura della valutazione intendiamo: abituarsi a confrontare i risultati ottenuti da politiche, programmi e progetti con gli obiettivi individuati in partenza e con i problemi sociali ed economici che essi intendevano affrontare, e quindi definire i punti di forza e di debolezza dei programmi; contribuire alla negoziazione tra le parti sociali, offrendo ai soggetti coinvolti nella implementazione dei programmi la possibilità di far sentire la propria voce e suscitando nelle amministrazioni il desiderio di farsi valutare, oltre alla capacità di autovalutarsi; sostenere i processi decisionali con un’analisi delle loro implicazioni e dei loro esiti per il conseguimento di migliori livelli di efficacia ed efficienza interna ed esterna. In altre parole, migliorare il rendimento delle istituzioni pubbliche, del privato sociale e delle organizzazioni cercando di utilizzare tutte le risorse umane e sociali disponibili nonché, attraverso ciò, contribuire alla generazione di conoscenze sull’efficacia dell’azione umana.

Obiettivi

Nel perseguimento del suo scopo, l’associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

riunire soggetti coinvolti nella pratica e nello studio della valutazione, e persone impegnate nel far progredire la valutazione nelle amministrazioni pubbliche e in ogni luogo in cui essa è applicata affinché nel dialogo e nel dibattito queste diverse figure possano confrontare le proprie esperienze e far crescere la sfera di influenza della valutazione; promuovere iniziative che spingano all’autovalutazione;
organizzare corsi di formazione, stage e altre occasioni formative per migliorare la pratica della valutazione; organizzare forme di studio e di dibattito per verificare la validità dei metodi di valutazione correntemente usati in particolari ambiti applicativi e per suggerirne miglioramenti;
studiare i modi per favorire l’utilizzo dei risultati delle valutazioni nei processi decisionali e nel dibattito pubblico, con particolare riguardo agli aspetti della comunicazione e del rapporto con i media.

Il presente preambolo è parte integrante dello Statuto.

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE

La ‘Associazione Italiana di Valutazione’ è un’associazione culturale e scientifica senza fini di lucro che ha lo scopo di diffondere la cultura valutativa in Italia secondo le modalità indicate nell’art. 2 del presente Statuto e nel Preambolo.

La sede dell’Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso ciò non avvenga la sede è presso la dimora del Presidente.

ART. 2 - OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

Riconoscendo che la valutazione è, da una parte, un’attività rilevante per ogni sfera della pratica nei vari campi delle politiche strutturali, formative, territoriali, sanitarie, ecc. e, dall’altra, oggetto di attività professionali svolte in ambiti disciplinari di diverso genere, l’associazione definisce come campo prioritario del proprio interesse quelle attività di valutazione che:

comportino l’utilizzo prevalente, ancorché non esclusivo, del bagaglio teorico e metodologico delle scienze umane e sociali, nel rispetto del pluralismo metodologico che esse consentono;
analizzino politiche ed interventi pubblici o privati da una pluralità di angolazioni, dal processo di attuazione di una politica ai suoi risultati ed effetti sulla società, considerandone gli aspetti di efficienza, efficacia, equità;
suscitino azioni di partecipazione e di comunicazione da parte dei soggetti direttamente o indirettamente interessati, ovvero considerino la partecipazione e la comunicazione come possibili oggetti della valutazione stessa.

ART. 3 - ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Per realizzare le proprie finalità l’Associazione può:

promuovere e sostenere iniziative giuridiche e legislative idonee al conseguimento delle finalità associative ed allo sviluppo della comunità dei valutatori;
rappresentare gli interessi scientifici, culturali e professionali dei propri soci ad ogni livello istituzionale italiano ed internazionale, anche aderendo ad organismi nazionali o sovranazionali le cui finalità siano coerenti con quelle dell’Associazione;
produrre e gestire servizi collettivi di interesse culturale, scientifico e professionale, per i propri soci o per terzi;
realizzare ogni attività culturale e scientifica reputata idonea alla diffusione, promozione e sostegno delle finalità associative e della valutazione in generale, compresi seminari, congressi, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
realizzare attività pubblicistiche di tipo culturale e scientifico, o di tipo promozionale, rivolte ai propri soci o più in generale alla comunità scientifica, istituzionale e sociale italiana ed europea, compresi opuscoli e dépliant, riviste periodiche, libri e collane editoriali, in proprio od in convenzione con editori terzi, ed anche utilizzando supporti magnetici, trasmissioni via etere, cavo, tecnologie telematiche o altro;
svolgere attività formative e didattiche su temi relativi alla valutazione e su ogni altro tema correlato come, p.es., la metodologia della ricerca sociale, le tecniche di programmazione, la teoria dell’organizzazione, la comunicazione, il marketing, la certificazione e l’accreditamento, ecc.; l’Associazione può realizzare direttamente tali attività, oppure affidarle a terzi, oppure consociarsi o convenzionarsi a terzi rispettando criteri di efficacia didattica e di opportunità di immagine;
svolgere qualunque altra attività ritenuta utile al fine del raggiungimento degli obiettivi associativi evitando comunque di realizzare attività che la pongano in concorrenza con quelle professionali dei propri associati.

ART. 4 - SOCI

Sono soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo; possono altresì essere accettate le domande di cittadini stranieri se residenti, anche temporaneamente, in Italia, o se comunque le motivazioni all’iscrizione e le caratteristiche culturali e professionali del richiedente costituiscano valido motivo.

Si perde la qualifica di socio per decadenza, dimissioni od espulsione.

Il socio decade quando non rinnova la propria iscrizione entro i termini stabiliti dal Regolamento; riprende la qualifica di socio quando regolarizza la propria posizione.

Fermo restando il principio della non temporaneità della partecipazione alla vita associativa, il socio può dimettersi alla fine di ciascun anno solare con lettera autografa inviata al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno; in caso di dimissioni il socio non ha diritto all’eventuale rimborso di quote versate, mentre restano in vigore le eventuali pendenze da lui maturate nei riguardi dell’Associazione.

Il socio può venire espulso in caso di gravi violazioni del codice deontologico associativo, o in quei casi in cui il suo comportamento susciti pubblico scandalo e getti discredito sull’Associazione; i casi di espulsione vengono deliberati con voto segreto dal Consiglio Direttivo e non comportano restituzione di quote, ferma restando l’esigibilità, per l’Associazione, di eventuali pendenze. Contro la delibera di espulsione l’interessato può appellarsi entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che dovrà pronunciarsi per iscritto entro ulteriori 15 giorni.

Le quote associative annuali non possono essere trasferite a terzi e non sono rivalutabili.

ART. 5 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

I) l’Assemblea dei soci

II) il Consiglio Direttivo

III) il Presidente

IV) il Collegio dei Probiviri

V) il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 6 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione per quanto attiene agli indirizzi da conferire all'attività associativa.

L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce entro il 30 aprile di ciascun anno su convocazione del Presidente; la convocazione può avvenire anche tramite gli organi informativi dell’Associazione e deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima.

L’Assemblea dei soci:

I) discute le modalità per il perseguimento degli obiettivi associativi
II) approva il programma di attività per l’anno corrente presentato dal Consiglio Direttivo
III) approva i bilanci consuntivo e preventivo
IV) elegge gli organi associativi nei termini stabiliti dall’art. 7
V) modifica Statuto e Regolamento su proposta del Direttivo o del 10% dei soci

L’Assemblea viene sempre indetta in unica convocazione ed è considerata valida qualunque sia il numero dei soci presente e rappresentato, tranne nei casi di modifiche statutarie e del codice deontologico in cui è richiesta la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci in regola con le quote associative.

Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea, purché entrambi in regola con le quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari. Ciascun socio può intervenire in Assemblea assumendo un massimo di tre deleghe.

L’Assemblea straordinaria dei soci si riunisce su iniziativa di almeno 6 membri del Consiglio Direttivo o del 35% dei soci regolarmente iscritti secondo un ordine del giorno stabilito dai promotori dell’iniziativa. Le modalità di convocazione, decisione e votazione sono uguali a quelle dell’Assemblea ordinaria.

Indipendentemente dal valore della quota di iscrizione annuale corrisposta, ogni socio presente in prima persona o per delega ha diritto a un voto su ogni delibera proposta in assemblea - sia essa ordinaria o straordinaria - ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Della riunione assembleare deve essere redatto un verbale da trascrivere su un registro conservato a cura del Presidente o, se nominato, dal Segretario; ogni socio ha diritto di consultare tale registro, nelle forme stabilite dal Regolamento.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea fra i soci regolarmente iscritti ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto all’art. 11.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il precedente presidente decaduto, con la qualifica di Past President.

Ogni Consigliere resta in carica normalmente tre anni, o meno se sostituisce Consigliere dimissionario. In ogni caso ogni anno tre Consiglieri decadono e vengono sostituiti da tre nuovi membri eletti dall’Assemblea, garantendo così una costante rotazione dei Consiglieri ed una maggiore permeabilità fra Assemblea e Consiglio Direttivo.

I Consiglieri decaduti non possono essere rieletti nello stesso anno di decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo:

realizza le finalità associative statutarie e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea
propone all’Assemblea il programma di attività e ne assicura la realizzazione
gestisce il patrimonio e le risorse finanziarie associative e determina annualmente le quote associative
riceve le richieste di adesione e delibera in materia; organizza e coordina le attività associative
elegge il Presidente e, se lo reputa necessario, ogni altra carica operativa quali, p.es., Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, indicandone contestualmente il mandato preciso; tutte le cariche istituite dal Consiglio Direttivo decadono assieme al Presidente
propone agli interessati l’attribuzione di eventuali cariche onorifiche, quali p.es., Presidente onorario
realizza ogni attività rispondente agli scopi dell’Associazione sottoponendo a verifica assembleare il proprio operato.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in un’unica convocazione, almeno tre volte l’anno, ed è considerato valido se vi partecipano almeno quattro Consiglieri fra i quali il Presidente o il Vicepresidente; al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Le decisioni in seno al Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità si approva la decisione votata dal Presidente.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica un anno. La carica è rinnovabile.

Il Presidente:

rappresenta l’Associazione in tutte le sedi, anche sotto il profilo giuridico e fiscale
convoca il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori
gestisce ogni attività corrente e straordinaria, sottoponendola a ratifica del Consiglio Direttivo, anche avvalendosi di un comitato di presidenza da lui istituito fra i consiglieri

ART. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea fra i soci non candidati ad altre cariche associative; è composto da tre membri effettivi più due supplenti che durano in carica tre anni. I Probiviri supplenti entrano in funzione qualora i membri effettivi si dimettano o siano impossibilitati ad operare.

Il Collegio dei Probiviri:

dirime ogni controversia fra i soci e gli organi associativi
si esprime nei casi di richiesta di espulsione di un socio
esprime in autonomia, a conclusione di ciascun mandato, una ‘relazione etica’ sull’Associazione.

ART. 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea fra quei soci che abbiano competenze idonee all’incarico, ed è composto da tre membri che durano in carica tre anni. Qualora non sia possibile trovare i membri in ambito associativo, il Consiglio Direttivo incaricherà professionisti esterni retribuiti; in questo caso la durata dell’incarico può essere inferiore ai tre anni, ma rinnovabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assicura la trasparenze e la regolarità di tutti gli aspetti finanziari associativi nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 11 - REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al fine di garantire una rappresentanza dell’associazione di alto profilo scientifico e professionale possono accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo nazionale solo coloro che svolgono come attività prevalente da almeno tre anni ricerca ed analisi valutativa; che insegnano con continuità da almeno tre anni materie relative alla valutazione in Università o Scuole post diploma; che organizzano, coordinano, supervisionano con continuità da almeno tre anni attività valutative presso istituzioni pubbliche; che studiano e divulgano la teoria e le tecniche della ricerca valutativa attraverso attività scientifiche e pubblicazioni di rilevanza nazionale.

L’accertamento della presenza dei requisiti viene garantita, in Assemblea, da una Commissione Verifica Poteri.

ART. 12 - LO STATUTO, IL CODICE DEONTOLOGICO ED IL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Il Preambolo e gli Artt. 1, 2 ed 11 del presente Statuto possono essere modificati in un’Assemblea ordinaria o straordinaria valida (ovvero cui partecipi almeno la metà dei soci più uno anche per delega) solo con una maggioranza di 2/3 dei voti esprimibili; tutte le altre parti dello Statuto possono essere modificate, in analoga Assemblea, con una maggioranza del 60% dei voti esprimibili.

Il Codice deontologico è, al pari dello Statuto, un documento formale ufficiale dell’Associazione. L’etica ha infatti una rilevanza speciale nella prestazione del valutatore, in quanto ci si aspetta da questi un giudizio indipendente. Aderendo al suo mandato il valutatore formula dei giudizi tecnici e di valore, e quindi si trova in una posizione tale da poter influenzare decisioni che incidono su interessi di terzi. Inoltre l’indipendenza di giudizio lo porta quasi inevitabilmente a contraddire opinioni e interessi costituiti. Per queste ragioni è di particolare importanza l’adesione ad un codice deontologico che espliciti i principi ai quali egli deve attenersi nel proprio operato, come garanzia della propria correttezza e di quella dovuta nei confronti del committente, degli stakeholder, della società nel suo complesso.

A differenza dello Statuto, che detta norme che vincolano i soci, il Codice deontologico suggerisce gli atteggiamenti ed i comportamenti ai quali i soci, spontaneamente, accettano di aderire. Benché solo per gravi violazioni al Codice Deontologico si possa invocare l’espulsione di un socio, ogni socio si impegna, aderendo all’Associazione Italiana di Valutazione, a far proprie le raccomandazioni del Codice ed a rispettarne i suggerimenti. Le linee guida del Codice Deontologico sono modificabili in un’Assemblea ordinaria o straordinaria valida con una maggioranza di 2/3 dei voti esprimibili; le raccomandazioni sono modificabili con maggioranza semplice.

Per consentire la maggior flessibilità associativa, le norme che regolamentano l’esecuzione puntuale dello Statuto sono indicate in un Regolamento associativo. Il Regolamento è modificabile in un’Assemblea ordinaria o straordinaria valida con una maggioranza della metà più uno dei voti esprimibili.

Se necessario il Regolamento può essere modificato dal Direttivo, con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti, e le modifiche essere successivamente ratificate dall’Assemblea.

ART. 13 - BILANCIO

Il bilancio dell'associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno; esso viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio secondo uno schema dallo stesso prescelto, in modo comunque da rappresentare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio. Nel bilancio stesso devono trovare separata indicazione le voci riferibili alle attività istituzionali e quelle riconducibili alle eventuali attività commerciali svolte.

I bilanci sono conservati, una volta approvati, dal Presidente o, se nominato, dal Tesoriere, e possono essere liberamente consultati dai soci secondo modalità stabilite dal regolamento.

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli utili o avanzi di gestione evidenziati nel bilancio annuale, ogni contributo in denaro o in natura, ovvero liberalità ricevute e accettate dal Consiglio Direttivo, beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, comunque acquisiti.

L'associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione degli stessi, né di fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione stessa, salvo che ciò non venga imposto dalla legge.

A coloro che per qualsiasi motivo perdano la qualifica di socio non spetta alcuna partecipazione al patrimonio dell'associazione.

ART. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Salvo i casi previsti dalla legge o imposti dall'Autorità, lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea in cui siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (anche se rappresentati per delega) e con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Detta assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In ogni caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

E' fatta salva qualsiasi altra destinazione disposta dalla legge.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Valutazione trae legittimità dal lavoro preparatorio del "Gruppo di iniziativa per la costituzione dell’AIV" che ha operato dal febbraio 1996 al 27 giugno 1997, dal Congresso costitutivo dell’Associazione tenutosi a Roma il 27 e 28 febbraio 1997, e dalla successiva consultazione con i preiscritti all’Associazione. Con l’appellativo di "Consiglio Direttivo Provvisorio" i suoi membri, indicati nel corso del Congresso di Roma, restano in carica fino alla convocazione del primo Congresso dell’Associazione che si terrà entro il 30 aprile 1998.

Il Consiglio Direttivo Provvisorio:

I) ha piena legittimità di poteri
II) non ha vincoli nel numero di membri
III) non è soggetto ai limiti del’Art. 7, terzo capoverso
IV) decade durante il primo Congresso associativo del 1998.

Nel primo Congresso (1998) dell’Associazione l’Assemblea eleggerà il Consiglio Direttivo intero (nove membri); negli ulteriori due Congressi dell’Associazione (1999 e 2000) è consentita l’immediata rieleggibilità dei tre membri decaduti. Nel 1999 verranno considerati decaduti, salvo dimissioni di Consiglieri, i tre membri che nel 1998 erano risultati settimo, ottavo, nono; nel 2000 verranno considerati decaduti, salvo dimissioni di Consiglieri, i tre membri che nel 1998 erano risultati quarto, quinto, sesto.

  Segreteria AIV Redazione internet