REGOLAMENTO
(versione con le modifiche approvate all'Assemblea dei soci, Roma, 21 aprile 2007) (Regolamento precedente)
ART. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente Regolamento integra e completa quanto scritto nello Statuto; le sue norme hanno la stessa validità di quelle dello Statuto e ne vincolano ugualmente i soci.
PARTE PRIMA: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 2 - IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo può nominare, fra i suoi membri, un Vice Presidente, che dura in carica un anno e può essere rinominato.
Il Vice Presidente:
sostituisce il Presidente rappresentando il Consiglio Direttivo e l'Associazione in tutti i casi in cui ne riceve espresso mandato dal Presidente, ovvero dal Consiglio Direttivo in caso di impossibilità del Presidente;
coadiuva il Presidente in tutte le attività che questi gli delega.
ART. 3 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo può nominare, fra i soci, un Segretario, che dura in carica un anno e può essere rinominato.
Il Segretario:
è responsabile della tenuta dei verbali e della documentazione non finanziaria dell'Associazione;
istruisce le pratiche di ammissione dei soci per conto del Consiglio Direttivo, al quale riferisce per ratifica;
conserva gli elenchi dei soci e cura l'informazione a tutti gli iscritti;
coadiuva il Presidente in tutte le attività che questi gli delega.
ART. 4 - IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo può nominare, fra i soci, un Tesoriere, che dura in carica un anno e può essere rinominato.
Il Tesoriere:
è responsabile della documentazione finanziaria dell'Associazione;
redige eventualmente - su incarico del Consiglio Direttivo - i bilanci consuntivo e preventivo;
su espresso mandato del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare fidejussioni;
gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo;
coadiuva il Presidente in tutte le attività che questi gli delega.
Nel caso il Direttivo non provveda alla nomina di un Tesoriere, le sue funzioni sono svolte dal Presidente o da suo delegato.
ART. 5 - IL COMITATO PERMANENTE D'INDIRIZZO E ALTRE CARICHE
Il Consiglio Direttivo si avvale di un Comitato Permanente d'Indirizzo costituito dagli ex-componenti dello stesso Direttivo regolarmente iscritti. Il Comitato Permanente d'Indirizzo è un board consultivo, attivabile di volta in volta a discrezione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può assegnare ad un socio cariche particolari di carattere strumentale (p.es. Direttore di una collana scientifica associativa, Responsabile dei rapporti con l'Associazione Europea di Valutazione, membro del Comitato scientifico di un Convegno, ecc.).
Tutte queste cariche devono essere istituite contestualmente ad una descrizione del mandato e della durata dell'incarico. I soci designati a queste cariche possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo; in tal caso ne viene data notizia nella lettera di convocazione, specificando i punti all'o.d.g. sui quali è richiesta la loro partecipazione.
Il Consiglio Direttivo può anche istituire specifici gruppi di lavoro composti da più soci, il cui coordinamento sarà affidato ad un membro del Direttivo o ad un socio dotato di particolare competenza in materia.
ART. 6 - EMOLUMENTI E RIMBORSI
Tutte le cariche dell'Associazione (Art. 5 dello Statuto ed Artt. 2, 3, 4, 5 del Regolamento) vengono ricoperte dai soci a titolo gratuito.
Ai soci titolari di una carica, o di un incarico particolare, vengono riconosciuti rimborsi completi di viaggio e soggiorno secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ai professionisti esterni all'Associazione che, su incarico del Consiglio Direttivo, svolgono attività specifiche non altrimenti realizzabili, vengono riconosciuti compensi adeguati secondo i tariffari vigenti, ove esistenti, o secondo quanto congiuntamente concordato fra le parti.
ART. 7 - GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente sulla scorta di un ordine del giorno chiaro ed esauriente; la convocazione deve prevedere in allegato la documentazione eventualmente necessaria alla preventiva analisi delle questioni da discutere da parte dei Consiglieri.
In ciascuna riunione del Consiglio Direttivo il Presidente è tenuto a comunicare le questioni sulle quali ha dovuto prendere decisioni urgenti da ratificare; il Segretario è tenuto a relazionare sugli eventuali casi controversi di richiesta di adesioni e su ogni altro aspetto rilevante di sua pertinenza; il Tesoriere è tenuto a relazionare sullo stato delle finanze e del patrimonio. Su ciascuna di queste tre relazioni il Consiglio Direttivo può esprimere un voto di ratifica, ovvero un voto contrario che annulli l'operato svolto dal relatore.
Ogni decisione del Consiglio Direttivo viene presa a maggioranza semplice dei presenti a votazione palese, salvo richiesta esplicita di almeno un Consigliere.
Per consentire una più celere attività del Consiglio Direttivo il Presidente può nominare un Comitato di Presidenza, composto da un numero a sua discrezione di membri del Consiglio indipendentemente dalle cariche. Il Comitato di Presidenza può riunirsi a discrezione del Presidente anche in maniera informale, usufruendo dei rimborsi di cui all'Art. 6. Il Presidente è responsabile direttamente di tutte le attività realizzate dal Comitato di Presidenza, e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo.
ART. 8 - VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il socio che si candida a membro del Consiglio Direttivo dichiara implicitamente, per il fatto stesso di candidarsi, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'Art. 11 dello Statuto.
Durante le fasi elettive in Assemblea, dalla presentazione delle candidature alle operazioni di voto, è compito della Commissione verifica poteri accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; indipendentemente da queste fasi e dal loro esito, in qualunque momento un socio può chiedere, al Collegio dei Probiviri, di accertare il possesso di tali requisiti di un eletto.
In qualunque momento ad un candidato o ad un membro del Consiglio venga richiesto una verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, questi deve produrre, pena l'esclusione dalla lista elettorale o la decadenza da membro del Direttivo ogni documento o certificazione utile; lettere di accreditamento da parte di autorevoli soci, che descrivano i meriti e le qualità non altrimenti documentabili, sono accettate al pari di altra documentazione.
Contro l'eventuale decisione avversa della Commissione verifica poteri il candidato può ricorrere rivolgendosi al Presidente dell'Assemblea che, verificata la documentazione prodotta, le lettere o le testimonianze di accreditamento e decide immediatamente in via definitiva.
PARTE SECONDA: L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 9 - LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
Compatibilmente con il calendario e l'orario dell'Assemblea, e comunque più precocemente che sia possibile, si deve insediare la Commissione Verifica Poteri che dura in carica per tutta la durata del Congresso.
La Commissione è composta da cinque soci: quattro sono votati dall'Assemblea su proposta del Direttivo ovvero su proposta di almeno un quinto dei soci presenti o rappresentati; il segretario dell'Associazione in carica è membro di diritto della Commissione e ne costituisce il 5° componente.
La Commissione ha il compito principale di verificare che i partecipanti al Congresso siano soci in regola con le quote associative, e che le deleghe di cui sono portatori siano valide a tutti gli effetti; la Commissione distribuisce ai soci opportuni riconoscimenti per eseguire le votazioni.
La Commissione ha altresì il compito di supervisionare le liste dei candidati al Consiglio Direttivo ed alle altre cariche per verificarne la conformità a Statuto e Regolamento; deve inoltre controllare che tutte le procedure di presentazione delle liste e di votazione siano rispettate, che le votazioni si svolgano in maniera corretta e che i conteggi delle votazioni avvengano in maniera veridica. Annuncia infine gli esiti delle votazioni.
ART. 10 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
All'inizio di ogni Assemblea dei soci il Presidente in carica propone un Presidente dell'Assemblea, indicandolo fra i soci più anziani ed autorevoli che non abbiano cariche e che non siano candidati ad alcuna carica.
L'Assemblea accetta la proposta per acclamazione o, nel caso di controproposte, si pronuncia immediatamente per alzata di mano.
Il Presidente dell'Assemblea dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea e ne garantisce l'equo ed imparziale svolgimento. Il Presidente di Assemblea rappresenta tutta l'Associazione e tutti i soci, e con un ruolo super partes è garante del regolare svolgimento delle attività assembleari, stabilisce l'agenda dei lavori (compatibilmente con il programma), concede e toglie la parola agli oratori, dirime immediatamente le eventuali piccole controversie assembleari.
In particolare il Presidente dell'Assemblea fornisce l'interpretazione autentica di Statuto, Regolamento, regolamenti assembleari per consentire la rapidità di esecuzione dei lavori; ha facoltà di interrogare l'Assemblea per un voto palese immediato su ogni controversia di vasta portata.
ART. 11 - LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Qualunque socio può presentare la sua candidatura a membro del Consiglio Direttivo, purché in regola con quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto.
Ferma restando la verifica dell'idoneità a candidarsi da parte della Commissione Verifica Poteri, ogni socio candidato singolo deve presentare la sua candidatura sottoscritta da almeno cinque altri soci (non valgono le deleghe) non candidati e non sottoscrittori di altri candidati.
I tempi ed i modi di presentazione dei candidati saranno indicati nel Regolamento assembleare di cui all'Art. 13 del presente Regolamento.
ART. 12 - MODALITÀ DI VOTAZIONE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ogni socio presente in Assemblea con diritto di voto riceverà, dalla Commissione Verifica Poteri, una scheda elettorale per sé ed una per ciascuna delega valida di cui è possessore.
Ogni elettore voterà per un numero di singoli candidati non superiore a due se gli eleggibili assommano, come di norma, a tre. Nel caso di dimissionari, che elevi il numero degli eleggibili a 4 o 5, il numero massimo dei candidati votabili è portato a 3; nel caso il numero degli eleggibili sia pari a 6 si potranno votare 4 candidati; per 7 o 8 eleggibili si potranno votare 5 candidati; per 9 eleggibili se ne potranno votare 6.
Si precisa che i consiglieri che rendono le dimissioni al Consiglio Direttivo durante l'anno vengono automaticamente sostituiti dai primi non eletti, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci; i consiglieri che rendono le dimissioni direttamente all'Assemblea ordinaria non vengono sostituiti dai primi non eletti dell'Assemblea precedente, e concorrono ad elevare il numero degli eleggibili nella corrente Assemblea; in questo caso gli ultimi eletti, oltre il terzo, durano in carica solo per un periodo corrispondente al residuo mandato del Consigliere dimissionario.
Ogni scheda con votazione difforme verrà annullata.
La Commissione Verifica Poteri conterà i voti ricevuti da ogni singolo candidato attribuendo poi i seggi ai tre candidati che avranno ottenuto più voti. I primi non eletti potranno eventualmente sostituire Consiglieri dimissionari o decaduti purché appartenenti alla loro tornata elettorale.
Regola transitoria: nell'elezione del Primo congresso 1998 ogni elettore potrà votare fino a sei candidati.
ART. 13 - REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
L'organizzazione del Congresso deve essere realizzata in modo da consentire agevolmente tutte le operazioni preliminari previste agli artt. 8, 9, 10.
Anche al fine di un'ordinata procedura il Consiglio Direttivo predisporrà un breve Regolamento Assembleare che stabilisca, fra l'altro, gli orari in cui terminare la presentazione dei candidati, o in cui presentarsi alla Commissione Verifica Poteri per essere ammessi al voto.
PARTE TERZA: VARIE
ART. 14 - VALIDITÀ DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio assume piena titolarità in quanto tale dal momento in cui la sua domanda di iscrizione viene accolta dal Consiglio Direttivo fino al 31 dicembre dell'anno per cui era stata chiesta l'iscrizione.
Ai fini associativi il socio non viene considerato decaduto, anche in mancanza di regolare rinnovo e versamento della quota, fino al 31 marzo dell'anno successivo oppure fino alla data del Congresso se svolto prima del 31 marzo. Qualora la qualifica di socio risulti decaduta unicamente per il non rispetto dei versamenti delle quote, la stessa viene ripristinata a tutti gli effetti a seguito della loro regolarizzazione.
ART. 15 - DIVERSIFICAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
Per favorire il massimo sviluppo associativo e promuovere le sue finalità culturali, il Consiglio Direttivo indicherà una quota di importo minore per gli studenti ed i giovani al di sotto dei 30 anni.
ART. 16 ? COINVOLGIMENTO DI ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI
Vengono accettati dall'AIV contributi da parte di organizzazioni, come in seguito specificate. Le organizzazioni che ne facciano richiesta, e che verseranno una quota stabilita annualmente dal Direttivo, saranno qualificate come ?Sostenitori dell'AIV'. Con tale contributo l'organizzazione a
- ricevere 3 copie della Rivista Italiana di Valutazione a nominativi segnalati dall'Organizzazione;
- ricevere la lettera AIV ed altri comunicati dell'Associazione fino a 10 nominativi;
- ottenere l'ingresso al Congresso Annuale a 3 persone designate dall'Organizzazione;
e potrà godere di altri benefici che verranno stabiliti annualmente dal Direttivo.
Sono organizzazioni ammissibile quali ?sostenitrici':
tutti gli enti pubblici di qualunque livello (statali, regionali, locali) compresi i loro enti strumentali;
le Università (compresi loro dipartimenti, facoltà, istituti, ecc.) e le scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
oltre ai precedenti sono ammissibili altre associazioni, organizzazioni, enti.
Il Consiglio Direttivo si riserva comunque di valutare caso per caso l'opportunità di accettare quale sostenitrice un'organizzazione che faccia richiesta di adesione, valutandone la compatibilità con lo spirito e con la lettera statutaria.
ART. 17 - ATTIVITA' DELL'AIV
L'AIV può svolgere attività per terzi allo scopo di stimolare la domanda di valutazione, nello spirito di quanto stabilito nell'art. 3 dello Statuto.
A tale fine l'AIV può candidarsi per gestire solo attività di questo genere:
le attività devono avere come committenti enti pubblici o organismi non profit;
le attività che si intendono realizzare come AIV non devono essere soggette a gara;
le attività devono caratterizzarsi, a giudizio del Consiglio Direttivo, per innovatività, non convenzionalità, eccezionalità, sperimentazione, peculiarità del committente, collaborazione attiva del committente, oppure ancora avere un carattere preliminare, propedeutico, di indirizzo per successive attività del Committente;
Il Consiglio Direttivo nominerà un organismo esterno a sé con funzioni di controllo sull'attività, di rispetto delle pari opportunità fra i soci, della trasparenza gestionale; in caso di mancata nomina di tale organismo si intende che tutte le funzioni di controllo siano assunte dal Collegio dei Probiviri.
L'AIV si impegna a reiterare eventualmente una seconda volta la sua consulenza alla stessa amministrazione nell'arco di due anni, e rinunciare poi per i successivi cinque anni a fornire prestazioni professionali di qualunque genere a quella stessa amministrazione o ai suoi uffici interni o collegati.
Per l'esecuzione di ogni aspetto delle attività appaltate o commissionate l'AIV si avvarrà esclusivamente dell'apporto professionale dei suoi soci, garantendo con appositi regolamenti la trasparenza gestionale, la tempestiva informazione e le pari opportunità di accesso tra i soci.