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Italiana di
Valutazione

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LINEE GUIDA PER UN CODICE DEONTOLOGICO DEL VALUTATORE

PREMESSA

Presupposto dell’attività di valutazione è la convinzione che l'agire umano organizzato rispetto ad un obiettivo nei più diversi campi sia migliorabile, nelle procedure come nei risultati, a vantaggio sia di chi è direttamente coinvolto nell'azione, sia del suo pubblico, sia della società nel suo complesso; inoltre, che tale miglioramento possa essere conseguito utilizzando tecniche, procedure e strumenti di valutazione scientificamente fondati, vale a dire basati su acquisizioni teorico-pratiche riconosciute come valide dalle comunità scientifico-professionali e comunque applicate in modo pubblico, ripetibile e controllabile.

La valutazione si configura quindi come strumento in grado di favorire la capacità di (auto)governo da parte delle organizzazioni, in particolare pubbliche, nonché di assicurare una maggiore trasparenza dei processi decisionali, in quanto solo l'esplicitazione degli obiettivi, delle finalità, dei punti di criticità nelle fasi di implementazione, della relazione esistente tra risultati conseguiti e obiettivi iniziali, degli impatti complessivi delle politiche attivate, può consentire un controllo democratico degli stessi.

Poiché la valutazione si può sviluppare nei più diversi campi dell'agire umano, in quanto attuata mediante l'applicazione di una pluralità di discipline, detenute grazie a percorsi formativi e professionali diversi, gli orientamenti espressi in queste linee guida debbono essere intesi come orientamenti generali, da declinare in modo appropriato nelle singole specifiche situazioni.

In accordo con le sue responsabilità più rilevanti, i principi guida dell’attività di valutazione sono costituiti da:

indipendenza di giudizio
adeguatezza delle prestazioni
trasparenza del percorso seguito
informazione corretta
pluralismo metodologico
distinzione tra i soggetti implicati nella valutazione.

Il codice deontologico riguarda sia l'operato del valutatore (considerato a prescindere dal suo committente e dal suo "pubblico"), sia le relazioni che questo intrattiene con altri soggetti. Nel caso del valutatore, tra i suoi interlocutori rilevanti vanno considerati:

il committente
i destinatari degli interventi oggetto di valutazione, gli interlocutori rilevanti del campo in cui viene effettuata la valutazione (stakeholders), in senso lato l'intera società;
gli altri membri della comunità dei valutatori
le altre professionalità coinvolte nei processi di definizione o implementazione delle politiche sottoposte a valutazione.

1 - DOVERI DEL VALUTATORE

In linea generale al valutatore corre l'obbligo di assicurare il più alto standard praticabile tra quelli disponibili, in rapporto all'oggetto della valutazione, nel riconoscimento del pluralismo dei metodi accettato dalla comunità scientifica e dalla pratica professionale. Fermo restando l'impegno ad utilizzare le procedure, le tecniche e gli strumenti adeguati alla valutazione che deve svolgere, qualora sia possibile l'impiego di più tecniche, strumenti o procedure, egli deve motivare esplicitamente le scelte operate, evidenziandone pregi e limiti, avuto particolare riguardo a quelle che possono maggiormente influenzare l'esito finale della valutazione.

Dovranno del pari essere segnalati i limiti alla validità o attendibilità dei dati utilizzati nella valutazione, sia che siano stati rilevati direttamente, sia che siano stati acquisiti da altre fonti, che andranno opportunamente citate.

L'attività del valutatore sarà limitata al campo in cui è qualificato, senza estendersi ad ambiti tematici nei quali non possegga una competenza documentabile. Ove necessario, si avvarrà delle professionalità più qualificate al riguardo, o ne proporrà l'impiego al committente.

Il valutatore s'impegna ad evitare l'uso deliberato della valutazione per produrre legittimazione e consenso, in particolare in quelle situazioni in cui vi sia l’imposizione, da parte del committente, di assunti iniziali o di procedure di ricerca discutibili, o di modalità aprioristiche d'interpretazione dei dati, allo scopo di ottenere risultati predeterminati.

Il valutatore assicurerà altresì la massima fedeltà dei dati nelle fasi di rilevazione, elaborazione ed analisi degli stessi.

Quando motivi di riservatezza non lo vietino, il valutatore dovrà:

agire per migliorare l’informazione sull’importanza dell’aspetto valutato (ad esempio presso coloro che forniscono proprie informazioni e testimonianze sull’aspetto in questione)
in generale, agire per migliorare la diffusione dell’informazione sul risultato della valutazione
segnalare al committente gli aspetti sostanziali di progetti la cui modifica potrebbe migliorarne significativamente la valutazione
riportare al progettista dell’intervento quelle informazioni sulla valutazione che gli consentano di migliorare la realizzazione di ulteriori progetti.

Qualora sussistano potenziali conflitti d'interesse derivanti dalla partecipazione del valutatore alle attività oggetto di valutazione, questi dovranno essere rimossi prima di avviare la valutazione stessa.

Il valutatore dovrà comunque rifiutare incarichi che per professionalità posseduta, posizione ricoperta, oggetto, egli ritenga di non poter assolvere correttamente.

Adottando questo codice deontologico, il valutatore si impegna inoltre a rifiutare incarichi che abbiano per oggetto la valutazione di interventi o attività socialmente condannati, ovvero che si presentino in contrasto con i contenuti del presente codice.

2 - RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

Nei confronti del committente il primo impegno del valutatore consiste nell'aiutarlo ad esplicitare finalità e obiettivi della valutazione, ponendo in evidenza in particolare tempi e costi dell'attività di valutazione, i limiti di validità dei risultati che saranno prodotti, la possibilità che questi risultino contrari o difformi dalle attese del committente. Tempi e costi della valutazione dovranno in particolare essere evidenziati qualora sia possibile l'adozione di strategie alternative o concorrenti con quella proposta; di tali strategie saranno altresì indicati i punti di forza e di debolezza rispetto alle esigenze del committente.

Il valutatore dovrà evidenziare i giudizi negativi sull'operato del committente che potranno derivare dall'affidamento dell'incarico. Dovrà in particolare chiarire che il processo di valutazione potrà mettere in discussione le "definizioni della situazione" date per scontate dal committente, ma non necessariamente dai destinatari delle politiche o degli interventi oggetto della valutazione.

Il valutatore dovrà indicare con puntualità il percorso metodologico della valutazione, i dati che verranno utilizzati o rilevati, gli assunti in base ai quali saranno interpretati, il tipo di feedback che consentiranno sul processo decisionale.

Qualora dalla lettura del progetto da valutare non si evincano tutti gli elementi sostanziali necessari per la valutazione del progetto stesso, il valutatore deve negoziare con il committente della valutazione l’autorizzazione per procedere ad un supplemento di istruttoria direttamente presso il proponente.

Qualora opportuno, dovrà essere chiarita la differenza tra valutazione e certificazione e tra valutazione e audit.

Nell'interazione iniziale con il committente è opportuno che vengano definite anche le informazioni sugli esiti della valutazione che verranno fornite ai destinatari delle politiche o degli interventi, ed eventualmente all'opinione pubblica.

Su richiesta del Committente, il valutatore può tuttavia essere tenuto a mantenere totale riservatezza rispetto ai risultati della sua attività.

Quando dall’attività del valutatore emerga un giudizio negativo circa l’impatto sociale dell’attività valutata (l’attività valutata ha danneggiato/può danneggiare l’interesse sociale, emergono conflitti pericolosi tra le parti in causa) allora il valutatore può agire in deroga alla regola della riservatezza - soprattutto se ciò può evitare gli effetti negativi dell’azione - procedendo anche, se necessario, alla risoluzione del contratto.

Dovrà essere anche chiarito che la valutazione non può considerarsi sostitutiva della partecipazione, qualora questa sia prevista dalle norme o consuetudini vigenti o sia raccomandata da ragioni etiche.

Il committente dovrà impegnarsi a rispettare le garanzie a tutela dell'anonimato e del consenso informato di coloro che saranno a diverso titolo interessati dalla valutazione.

3 - ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI DELLE POLITICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE

In linea generale, il valutatore assicurerà, ove necessario e possibile, che siano attivati strumenti d'indagine capaci di dar voce ai bisogni dei destinatari delle politiche o degli interventi sottoposti a valutazione e di misurare il grado in cui la politica da valutare li ha soddisfatti. Dovrà inoltre assicurare la massima trasparenza del processo di valutazione e, nei limiti del possibile e degli impegni assunti nei confronti del committente, che venga data comunicazione non solo dei risultati, ma anche delle procedure seguite.

Il valutatore dovrà comunque assicurare il consenso informato di quanti forniranno dati e informazioni utili per l'attività di valutazione, nonché l'anonimato e la non riconducibilità dei dati rilevati ai soggetti che li hanno forniti, salvo i casi in cui questo non sia tecnicamente possibile e ciò sia noto ai fornitori delle informazioni.

4 - ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ DEI VALUTATORI

Il valutatore dovrà ricercare il massimo consenso attorno ai modelli e alle procedure d'analisi e d'interpretazione dei risultati di cui intende avvalersi, fornendo gli elementi conoscitivi utili per un giudizio competente da parte dei colleghi.

Il valutatore favorirà altresì il dibattito pubblico attorno alla valutazione e al suo uso, nonché la diffusione della cultura e della pratica della valutazione come mezzo atto a consentire il miglioramento e la trasparenza dei processi decisionali nelle organizzazioni pubbliche e private.

5 - ATTEGGIAMENTO NEI RAPPORTI CON LE ALTRE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il valutatore si configura come soggetto consapevolmente interferente con le posizioni e i ruoli ricoperti dagli altri attori sociali; per questa ragione si impegna a rispettare gli ambiti tematici, i presupposti teorici e le metodologie di lavoro propri di altre professionalità.

Nel rispetto del punto precedente, il valutatore potrà sottoporre ad esame critico i presupposti valoriali su cui possono fondarsi i giudizi delle professionalità tecniche coinvolte nella implementazione della politica o nello stesso processo di valutazione, evidenziandone la dimensione simbolico-culturale, e perciò relativa, parziale e mutevole della realtà sociale, che resiste alle pretese di tecnicizzazione.

Eviterà comunque di esprimere giudizi di merito su ambiti tematici in cui non possegga una competenza documentata. Se necessario, in questi casi si avvarrà di ulteriori professionalità, ovvero ne suggerirà l'impiego al committente.

6 - RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TRE AREE DI CRITICITÀ DELL’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Conflitto d’interessi

Il conflitto consiste nella differenza (fino alla contrarietà assoluta) di interesse riguardante (a) le conclusioni della valutazione o (b) anche soltanto una parte del ragionamento che porta alle conclusioni. Infatti, la differenza può manifestarsi nei postulati, nelle conclusioni parziali, nelle osservazioni laterali, e tanto nella parte descrittiva quanto in quella giudicante (attribuzione di valori).

Il conflitto può contrapporre il valutatore a:

Lo sponsor. Lo sponsor spesso desidera che la valutazione pervenga a determinate conclusioni. Allorché il valutatore si pieghi coscientemente a tale volontà produce una valutazione servile e disonesta. In certi casi, il valutatore può appartenere ad una corrente o gruppo ideologico, finanziario o politico che spinga verso una conclusione piuttosto che verso un’altra. Il valutatore deve dichiarare il proprio "preconcetto" (bias) all’inizio della valutazione, dando modo allo sponsor di decidere se utilizzare o meno il servizio del valutatore in questione. Comunque, il valutatore deve vigilare affinché la sua appartenenza non interferisca con le proprie osservazioni, diagnosi, valutazione e conclusioni.
Uno stakeholder. Valgono le osservazioni di cui sopra. Peraltro si verifica spesso che il conflitto sia tra lo sponsor ed uno o più stakeholders. Questo richiede al valutatore di evidenziare la disparità d’interessi nella documentazione di valutazione e di procedere con la massima neutralità praticabile, senza tradire il rapporto fiduciario con lo sponsor, con il quale il valutatore ha necessariamente un rapporto privilegiato. Il valutatore dovrà fare attenzione a non divenire strumento di lotta fra lo sponsor e lo stakeholder.
L’interesse pubblico in genere. Questo conflitto è quasi sempre presente ed assume la forma di imposizione sui gruppi debolmente rappresentati, nei danni ambientali o anche, semplicemente, nell’utilizzazione di risorse pubbliche (risorse naturali o immateriali come la buonafede pubblica e l’immagine dell’Italia all’estero) senza un adeguato corrispettivo alla comunità.
La legge civile e penale. Il valutatore entra in dettaglio in molte situazioni in cui gli interessi in gioco sono forti e, quindi, non di rado si trova a notare violazioni in atto o in fieri nella legge. Segnalata tale situazione allo sponsor, il valutatore potrà anche trovarsi nella necessità di inoltrare esposti alle autorità competenti, in caso di importanti violazioni sulle quali lo sponsor non prenda gli opportuni provvedimenti.

Adeguatezza delle prestazioni

Le prestazioni devono corrispondere allo stato dell’arte, così come definito nella manualistica disponibile e come praticato dai valutatori di migliore reputazione, sia italiani che stranieri. Il valutatore deve declinare gli incarichi per i quali non ritenga di essere qualificato nel modo più rigoroso.

Gli elementi costitutivi della prestazione adeguata riguardano:

Competenza tecnica, conoscenza dei metodi di valutazione, capacità di applicazione nel disegno della valutazione, capacità di applicazione "sul campo". Nel caso di squadra di valutazione, il requisito si applica alla squadra, in quanto unità funzionante organicamente, sebbene multidisciplinare.
Onestà intellettuale, specialmente nel: (a) discutere tutte le alternative possibili e non solo quelle segnalate dallo sponsor o dalle opinioni correnti, e (b) rendere espliciti i limiti nella significatività delle conclusioni della valutazione derivanti da limiti nella conoscenza scientifico-tecnica, nelle informazioni disponibili, nelle circostanze della valutazione e dalle specifiche dei termini di riferimento della valutazione.
Rispetto dei tempi nell’esecuzione del lavoro e nella tempestiva segnalazione di eventi o elementi di giudizio critici.
Stretta aderenza ai termini di riferimento (accettati al momento del mandato di valutazione).
Comunicatività orale e scritta, anche in presenza di destinatari maldisposti o addirittura ostili.
Realizzazione degli interventi realizzati essenzialmente con "mezzi propri", cioè individualmente o con una squadra di lavoro rodata e non con il ricorso a consulenti individuali arruolati per l’occasione.

Stile di comportamento

In quanto portatore di un mandato derivantegli dall’autorità dello sponsor, il valutatore si trova spesso in una posizione di notevole forza rispetto agli stakeholders ed alle interfacce con cui entra in rapporto durante la valutazione. Questa posizione non deve indurre a comportamenti autoritari, aggressivi, intrusivi o, semplicemente, ingombranti nei confronti di chicchessia. Occorre minimizzare il lavoro delle controparti, pur senza nulla sacrificare alla sostanza dell’esito della valutazione.
In quanto esecutore di una funzione che, nella massima parte dei casi, urta interessi costituiti o aspettative di vantaggi, il valutatore si trova spesso osteggiato nell’esecuzione del suo lavoro. Dati e notizie non vengono forniti, o lo sono solo con difficoltà, luoghi e persone rimangono poco accessibili, e così via. In tali casi il valutatore ha il dovere di esprimere le proprie richieste nel modo adatto a farsi intendere dallo sponsor e da altri in causa. Qualora non abbia soddisfazione, il valutatore avrà l’obbligo di dichiarare le limitazioni in cui la valutazione è soggetta, per via dell’ostruzionismo, ed al limite declinare l’incarico.
La valutazione è un esercizio di razionalità, non la verifica del rispetto di norme (audit). Pertanto, l’osservanza di requisiti formali di una legge o regolamento ha un ruolo molto secondario nella valutazione, la quale invece si fonda su elementi di sociologia, economia, tecnologia di produzione, tecniche di distribuzione, antropologia, scienze della natura, valori culturali, ecc... L’appello all’autorità di una legge o al mandato non ha alcun peso nella valutazione ed è di buon gusto non metterlo in evidenza, affidando la forza della valutazione al peso degli elementi che hanno dirette attinenza alla vita ed al lavoro dei contribuenti e dei beneficiari dell’oggetto della valutazione.
I risultati della valutazione si prestano ad usi strumentali. Citazioni fuori contesto e riassunti partigiani sono i due modi più comuni per utilizzare i rapporti di valutazione in contese fra gli interessi in gioco. Il valutatore dovrà opporsi a queste pratiche, nei limiti delle sue ragionevoli possibilità.

  Segreteria AIV Redazione internet