| LINEE GUIDA PER UN CODICE
DEONTOLOGICO DEL VALUTATORE
PREMESSA
Presupposto dellattività di valutazione
è la convinzione che l'agire umano organizzato
rispetto ad un obiettivo nei più diversi
campi sia migliorabile, nelle procedure come nei
risultati, a vantaggio sia di chi è direttamente
coinvolto nell'azione, sia del suo pubblico, sia
della società nel suo complesso; inoltre,
che tale miglioramento possa essere conseguito
utilizzando tecniche, procedure e strumenti di
valutazione scientificamente fondati, vale a dire
basati su acquisizioni teorico-pratiche riconosciute
come valide dalle comunità scientifico-professionali
e comunque applicate in modo pubblico, ripetibile
e controllabile.
La valutazione si configura quindi come strumento
in grado di favorire la capacità di (auto)governo
da parte delle organizzazioni, in particolare
pubbliche, nonché di assicurare una maggiore
trasparenza dei processi decisionali, in quanto
solo l'esplicitazione degli obiettivi, delle finalità,
dei punti di criticità nelle fasi di implementazione,
della relazione esistente tra risultati conseguiti
e obiettivi iniziali, degli impatti complessivi
delle politiche attivate, può consentire
un controllo democratico degli stessi.
Poiché la valutazione si può sviluppare
nei più diversi campi dell'agire umano,
in quanto attuata mediante l'applicazione di una
pluralità di discipline, detenute grazie
a percorsi formativi e professionali diversi,
gli orientamenti espressi in queste linee guida
debbono essere intesi come orientamenti generali,
da declinare in modo appropriato nelle singole
specifiche situazioni.
In accordo con le sue responsabilità più
rilevanti, i principi guida dellattività
di valutazione sono costituiti da:
indipendenza di giudizio
adeguatezza delle prestazioni
trasparenza del percorso seguito
informazione corretta
pluralismo metodologico
distinzione tra i soggetti implicati nella valutazione.
Il codice deontologico riguarda sia l'operato
del valutatore (considerato a prescindere dal
suo committente e dal suo "pubblico"),
sia le relazioni che questo intrattiene con altri
soggetti. Nel caso del valutatore, tra i suoi
interlocutori rilevanti vanno considerati:
il committente
i destinatari degli interventi oggetto di valutazione,
gli interlocutori rilevanti del campo in cui viene
effettuata la valutazione (stakeholders), in senso
lato l'intera società;
gli altri membri della comunità dei valutatori
le altre professionalità coinvolte nei
processi di definizione o implementazione delle
politiche sottoposte a valutazione.
1 - DOVERI DEL VALUTATORE
In linea generale al valutatore corre l'obbligo
di assicurare il più alto standard praticabile
tra quelli disponibili, in rapporto all'oggetto
della valutazione, nel riconoscimento del pluralismo
dei metodi accettato dalla comunità scientifica
e dalla pratica professionale. Fermo restando
l'impegno ad utilizzare le procedure, le tecniche
e gli strumenti adeguati alla valutazione che
deve svolgere, qualora sia possibile l'impiego
di più tecniche, strumenti o procedure,
egli deve motivare esplicitamente le scelte operate,
evidenziandone pregi e limiti, avuto particolare
riguardo a quelle che possono maggiormente influenzare
l'esito finale della valutazione.
Dovranno del pari essere segnalati i limiti alla
validità o attendibilità dei dati
utilizzati nella valutazione, sia che siano stati
rilevati direttamente, sia che siano stati acquisiti
da altre fonti, che andranno opportunamente citate.
L'attività del valutatore sarà
limitata al campo in cui è qualificato,
senza estendersi ad ambiti tematici nei quali
non possegga una competenza documentabile. Ove
necessario, si avvarrà delle professionalità
più qualificate al riguardo, o ne proporrà
l'impiego al committente.
Il valutatore s'impegna ad evitare l'uso deliberato
della valutazione per produrre legittimazione
e consenso, in particolare in quelle situazioni
in cui vi sia limposizione, da parte del
committente, di assunti iniziali o di procedure
di ricerca discutibili, o di modalità aprioristiche
d'interpretazione dei dati, allo scopo di ottenere
risultati predeterminati.
Il valutatore assicurerà altresì
la massima fedeltà dei dati nelle fasi
di rilevazione, elaborazione ed analisi degli
stessi.
Quando motivi di riservatezza non lo vietino,
il valutatore dovrà:
agire per migliorare linformazione sullimportanza
dellaspetto valutato (ad esempio presso
coloro che forniscono proprie informazioni e testimonianze
sullaspetto in questione)
in generale, agire per migliorare la diffusione
dellinformazione sul risultato della valutazione
segnalare al committente gli aspetti sostanziali
di progetti la cui modifica potrebbe migliorarne
significativamente la valutazione
riportare al progettista dellintervento
quelle informazioni sulla valutazione che gli
consentano di migliorare la realizzazione di ulteriori
progetti.
Qualora sussistano potenziali conflitti d'interesse
derivanti dalla partecipazione del valutatore
alle attività oggetto di valutazione, questi
dovranno essere rimossi prima di avviare la valutazione
stessa.
Il valutatore dovrà comunque rifiutare
incarichi che per professionalità posseduta,
posizione ricoperta, oggetto, egli ritenga di
non poter assolvere correttamente.
Adottando questo codice deontologico, il valutatore
si impegna inoltre a rifiutare incarichi che abbiano
per oggetto la valutazione di interventi o attività
socialmente condannati, ovvero che si presentino
in contrasto con i contenuti del presente codice.
2 - RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
Nei confronti del committente il primo impegno
del valutatore consiste nell'aiutarlo ad esplicitare
finalità e obiettivi della valutazione,
ponendo in evidenza in particolare tempi e costi
dell'attività di valutazione, i limiti
di validità dei risultati che saranno prodotti,
la possibilità che questi risultino contrari
o difformi dalle attese del committente. Tempi
e costi della valutazione dovranno in particolare
essere evidenziati qualora sia possibile l'adozione
di strategie alternative o concorrenti con quella
proposta; di tali strategie saranno altresì
indicati i punti di forza e di debolezza rispetto
alle esigenze del committente.
Il valutatore dovrà evidenziare i giudizi
negativi sull'operato del committente che potranno
derivare dall'affidamento dell'incarico. Dovrà
in particolare chiarire che il processo di valutazione
potrà mettere in discussione le "definizioni
della situazione" date per scontate dal committente,
ma non necessariamente dai destinatari delle politiche
o degli interventi oggetto della valutazione.
Il valutatore dovrà indicare con puntualità
il percorso metodologico della valutazione, i
dati che verranno utilizzati o rilevati, gli assunti
in base ai quali saranno interpretati, il tipo
di feedback che consentiranno sul processo decisionale.
Qualora dalla lettura del progetto da valutare
non si evincano tutti gli elementi sostanziali
necessari per la valutazione del progetto stesso,
il valutatore deve negoziare con il committente
della valutazione lautorizzazione per procedere
ad un supplemento di istruttoria direttamente
presso il proponente.
Qualora opportuno, dovrà essere chiarita
la differenza tra valutazione e certificazione
e tra valutazione e audit.
Nell'interazione iniziale con il committente
è opportuno che vengano definite anche
le informazioni sugli esiti della valutazione
che verranno fornite ai destinatari delle politiche
o degli interventi, ed eventualmente all'opinione
pubblica.
Su richiesta del Committente, il valutatore può
tuttavia essere tenuto a mantenere totale riservatezza
rispetto ai risultati della sua attività.
Quando dallattività del valutatore
emerga un giudizio negativo circa limpatto
sociale dellattività valutata (lattività
valutata ha danneggiato/può danneggiare
linteresse sociale, emergono conflitti pericolosi
tra le parti in causa) allora il valutatore può
agire in deroga alla regola della riservatezza
- soprattutto se ciò può evitare
gli effetti negativi dellazione - procedendo
anche, se necessario, alla risoluzione del contratto.
Dovrà essere anche chiarito che la valutazione
non può considerarsi sostitutiva della
partecipazione, qualora questa sia prevista dalle
norme o consuetudini vigenti o sia raccomandata
da ragioni etiche.
Il committente dovrà impegnarsi a rispettare
le garanzie a tutela dell'anonimato e del consenso
informato di coloro che saranno a diverso titolo
interessati dalla valutazione.
3 - ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI
DELLE POLITICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE
In linea generale, il valutatore assicurerà,
ove necessario e possibile, che siano attivati
strumenti d'indagine capaci di dar voce ai bisogni
dei destinatari delle politiche o degli interventi
sottoposti a valutazione e di misurare il grado
in cui la politica da valutare li ha soddisfatti.
Dovrà inoltre assicurare la massima trasparenza
del processo di valutazione e, nei limiti del
possibile e degli impegni assunti nei confronti
del committente, che venga data comunicazione
non solo dei risultati, ma anche delle procedure
seguite.
Il valutatore dovrà comunque assicurare
il consenso informato di quanti forniranno dati
e informazioni utili per l'attività di
valutazione, nonché l'anonimato e la non
riconducibilità dei dati rilevati ai soggetti
che li hanno forniti, salvo i casi in cui questo
non sia tecnicamente possibile e ciò sia
noto ai fornitori delle informazioni.
4 - ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ
DEI VALUTATORI
Il valutatore dovrà ricercare il massimo
consenso attorno ai modelli e alle procedure d'analisi
e d'interpretazione dei risultati di cui intende
avvalersi, fornendo gli elementi conoscitivi utili
per un giudizio competente da parte dei colleghi.
Il valutatore favorirà altresì
il dibattito pubblico attorno alla valutazione
e al suo uso, nonché la diffusione della
cultura e della pratica della valutazione come
mezzo atto a consentire il miglioramento e la
trasparenza dei processi decisionali nelle organizzazioni
pubbliche e private.
5 - ATTEGGIAMENTO NEI RAPPORTI CON LE ALTRE PROFESSIONALITÀ
COINVOLTE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
Il valutatore si configura come soggetto consapevolmente
interferente con le posizioni e i ruoli ricoperti
dagli altri attori sociali; per questa ragione
si impegna a rispettare gli ambiti tematici, i
presupposti teorici e le metodologie di lavoro
propri di altre professionalità.
Nel rispetto del punto precedente, il valutatore
potrà sottoporre ad esame critico i presupposti
valoriali su cui possono fondarsi i giudizi delle
professionalità tecniche coinvolte nella
implementazione della politica o nello stesso
processo di valutazione, evidenziandone la dimensione
simbolico-culturale, e perciò relativa,
parziale e mutevole della realtà sociale,
che resiste alle pretese di tecnicizzazione.
Eviterà comunque di esprimere giudizi
di merito su ambiti tematici in cui non possegga
una competenza documentata. Se necessario, in
questi casi si avvarrà di ulteriori professionalità,
ovvero ne suggerirà l'impiego al committente.
6 - RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TRE
AREE DI CRITICITÀ DELLATTIVITÀ
DI VALUTAZIONE
Conflitto dinteressi
Il conflitto consiste nella differenza (fino
alla contrarietà assoluta) di interesse
riguardante (a) le conclusioni della valutazione
o (b) anche soltanto una parte del ragionamento
che porta alle conclusioni. Infatti, la differenza
può manifestarsi nei postulati, nelle conclusioni
parziali, nelle osservazioni laterali, e tanto
nella parte descrittiva quanto in quella giudicante
(attribuzione di valori).
Il conflitto può contrapporre il valutatore
a:
Lo sponsor. Lo sponsor spesso desidera che la
valutazione pervenga a determinate conclusioni.
Allorché il valutatore si pieghi coscientemente
a tale volontà produce una valutazione
servile e disonesta. In certi casi, il valutatore
può appartenere ad una corrente o gruppo
ideologico, finanziario o politico che spinga
verso una conclusione piuttosto che verso unaltra.
Il valutatore deve dichiarare il proprio "preconcetto"
(bias) allinizio della valutazione, dando
modo allo sponsor di decidere se utilizzare o
meno il servizio del valutatore in questione.
Comunque, il valutatore deve vigilare affinché
la sua appartenenza non interferisca con le proprie
osservazioni, diagnosi, valutazione e conclusioni.
Uno stakeholder. Valgono le osservazioni di cui
sopra. Peraltro si verifica spesso che il conflitto
sia tra lo sponsor ed uno o più stakeholders.
Questo richiede al valutatore di evidenziare la
disparità dinteressi nella documentazione
di valutazione e di procedere con la massima neutralità
praticabile, senza tradire il rapporto fiduciario
con lo sponsor, con il quale il valutatore ha
necessariamente un rapporto privilegiato. Il valutatore
dovrà fare attenzione a non divenire strumento
di lotta fra lo sponsor e lo stakeholder.
Linteresse pubblico in genere. Questo conflitto
è quasi sempre presente ed assume la forma
di imposizione sui gruppi debolmente rappresentati,
nei danni ambientali o anche, semplicemente, nellutilizzazione
di risorse pubbliche (risorse naturali o immateriali
come la buonafede pubblica e limmagine dellItalia
allestero) senza un adeguato corrispettivo
alla comunità.
La legge civile e penale. Il valutatore entra
in dettaglio in molte situazioni in cui gli interessi
in gioco sono forti e, quindi, non di rado si
trova a notare violazioni in atto o in fieri nella
legge. Segnalata tale situazione allo sponsor,
il valutatore potrà anche trovarsi nella
necessità di inoltrare esposti alle autorità
competenti, in caso di importanti violazioni sulle
quali lo sponsor non prenda gli opportuni provvedimenti.
Adeguatezza delle prestazioni
Le prestazioni devono corrispondere allo stato
dellarte, così come definito nella
manualistica disponibile e come praticato dai
valutatori di migliore reputazione, sia italiani
che stranieri. Il valutatore deve declinare gli
incarichi per i quali non ritenga di essere qualificato
nel modo più rigoroso.
Gli elementi costitutivi della prestazione adeguata
riguardano:
Competenza tecnica, conoscenza dei metodi di
valutazione, capacità di applicazione nel
disegno della valutazione, capacità di
applicazione "sul campo". Nel caso di
squadra di valutazione, il requisito si applica
alla squadra, in quanto unità funzionante
organicamente, sebbene multidisciplinare.
Onestà intellettuale, specialmente nel:
(a) discutere tutte le alternative possibili e
non solo quelle segnalate dallo sponsor o dalle
opinioni correnti, e (b) rendere espliciti i limiti
nella significatività delle conclusioni
della valutazione derivanti da limiti nella conoscenza
scientifico-tecnica, nelle informazioni disponibili,
nelle circostanze della valutazione e dalle specifiche
dei termini di riferimento della valutazione.
Rispetto dei tempi nellesecuzione del lavoro
e nella tempestiva segnalazione di eventi o elementi
di giudizio critici.
Stretta aderenza ai termini di riferimento (accettati
al momento del mandato di valutazione).
Comunicatività orale e scritta, anche in
presenza di destinatari maldisposti o addirittura
ostili.
Realizzazione degli interventi realizzati essenzialmente
con "mezzi propri", cioè individualmente
o con una squadra di lavoro rodata e non con il
ricorso a consulenti individuali arruolati per
loccasione.
Stile di comportamento
In quanto portatore di un mandato derivantegli
dallautorità dello sponsor, il valutatore
si trova spesso in una posizione di notevole forza
rispetto agli stakeholders ed alle interfacce
con cui entra in rapporto durante la valutazione.
Questa posizione non deve indurre a comportamenti
autoritari, aggressivi, intrusivi o, semplicemente,
ingombranti nei confronti di chicchessia. Occorre
minimizzare il lavoro delle controparti, pur senza
nulla sacrificare alla sostanza dellesito
della valutazione.
In quanto esecutore di una funzione che, nella
massima parte dei casi, urta interessi costituiti
o aspettative di vantaggi, il valutatore si trova
spesso osteggiato nellesecuzione del suo
lavoro. Dati e notizie non vengono forniti, o
lo sono solo con difficoltà, luoghi e persone
rimangono poco accessibili, e così via.
In tali casi il valutatore ha il dovere di esprimere
le proprie richieste nel modo adatto a farsi intendere
dallo sponsor e da altri in causa. Qualora non
abbia soddisfazione, il valutatore avrà
lobbligo di dichiarare le limitazioni in
cui la valutazione è soggetta, per via
dellostruzionismo, ed al limite declinare
lincarico.
La valutazione è un esercizio di razionalità,
non la verifica del rispetto di norme (audit).
Pertanto, losservanza di requisiti formali
di una legge o regolamento ha un ruolo molto secondario
nella valutazione, la quale invece si fonda su
elementi di sociologia, economia, tecnologia di
produzione, tecniche di distribuzione, antropologia,
scienze della natura, valori culturali, ecc...
Lappello allautorità di una
legge o al mandato non ha alcun peso nella valutazione
ed è di buon gusto non metterlo in evidenza,
affidando la forza della valutazione al peso degli
elementi che hanno dirette attinenza alla vita
ed al lavoro dei contribuenti e dei beneficiari
delloggetto della valutazione.
I risultati della valutazione si prestano ad usi
strumentali. Citazioni fuori contesto e riassunti
partigiani sono i due modi più comuni per
utilizzare i rapporti di valutazione in contese
fra gli interessi in gioco. Il valutatore dovrà
opporsi a queste pratiche, nei limiti delle sue
ragionevoli possibilità.
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